Art. 134.
(Valutazione del rischio).

      1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 7, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici e adotta le opportune misure di prevenzione e protezione.
      2. Per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II e per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III.
      3. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, per l'esposizione a radiazioni ionizzanti.